PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo l52 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 152. - (Segnalazione visiva e illuminazione dei ciclomotori e dei motocicli). - 1. Durante la marcia, per i ciclomotori e per i motocicli è obbligatorio l'uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa.
      2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148».